Art. 24
Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 31 gen 2024
Modifiche al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14
1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 297, comma 5, dopo le parole: «direttiva 2014/59/UE», sono inserite le seguenti: «o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative.»
b) all'articolo 343, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, agli amministratori temporanei di cui all' del regolamento (UE) 2021/23, nonché alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura.».
c) l'articolo 347 è sostituito dal seguente:
«Art. 347 (Costituzione di parte civile). - 1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l'amministratore straordinario di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 e l'amministratore temporaneo di cui al regolamento (UE) 2021/23 possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-24