Art. 20
Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione
In vigore dal 31 gen 2024
Esclusione di talune disposizioni contrattuali
in caso di risoluzione
1. L'esercizio dei poteri previsti agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/23 non costituisce di per sè inadempimento di un obbligo contrattuale nè stato di insolvenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-20