Art. 16
Strumento della vendita dell'attività d'impresa
In vigore dal 31 gen 2024
Strumento della vendita
dell'attività d'impresa
1. Ai fini di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia può chiedere alla controparte centrale di contattare potenziali acquirenti, nel rispetto dell'articolo 73 del medesimo regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-16