Art. 14
Chiusura della risoluzione
In vigore dal 31 gen 2024
1. La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere più utilmente perseguiti, informata la Consob, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo della controparte centrale sottoposta a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attività svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.
2. Della chiusura della risoluzione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall', comma 2, del presente decreto.
3. In conformità all', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d), del medesimo regolamento residuano attività o passività in capo alla controparte centrale sottoposta a risoluzione, quest'ultima è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 79-novies.3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che la controparte centrale in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2021/23, per la continuazione dell'attività ceduta. Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell', comma 2, del presente decreto.
Storico versioni
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