Art. 7
Coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione
In vigore dal 16 ago 2023
1. Per i progetti transfrontalieri, l'autorità designata coopera con le autorità designate degli altri Stati membri interessati dal progetto al fine di coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di autorizzazione, nella misura in cui tale coordinamento dei calendari e la definizione di tale calendario comune siano possibili e appropriati, tenuto conto del grado di preparazione o di maturità del progetto transfrontaliero, garantendo anche gli adempimenti in materia di impatto ambientale transfrontaliero previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Per i progetti di cui al comma 1 può essere istituita un'autorità comune.
3. Le autorità designate informano i coordinatori europei, designati ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013, in merito alle procedure di autorizzazione, anche al fine di facilitare i contatti tra le autorità designate nell'ambito delle procedure di autorizzazione relative a progetti che riguardano due o più Stati membri. In caso di mancata osservanza del termine di cui all', comma 1, su richiesta dei coordinatori europei interessati, le autorità designate forniscono informazioni sulle misure adottate o che prevedono di adottare per permettere la conclusione della procedura di autorizzazione con il minor ritardo possibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101#art-7