Art. 8

Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri

In vigore dal 16 ago 2023
1. Qualora le procedure di appalto siano indette da un organismo comune nell'ambito di un progetto transfrontaliero, l'organismo comune applica il diritto nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro. In deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tale diritto è determinato in conformità all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, a seconda del caso, salvo che sia altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere, in ogni caso, l'applicazione della legislazione nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro per le procedure di appalto indette da un organismo comune. 2. Per un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, la controllata applica il diritto nazionale di uno Stato membro. A tale riguardo, gli Stati membri interessati possono decidere che la controllata debba applicare il diritto nazionale applicabile all'organismo comune.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101#art-8

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