Art. 9
Relazione
In vigore dal 16 ago 2023
1. Ogni due anni, e per la prima volta entro il 10 agosto 2026, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorità designate e dalle autorità comuni eventualmente istituite, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) numero di procedure di autorizzazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto;
b) durata media delle procedure di autorizzazione;
c) numero di procedure di autorizzazione che hanno superato il termine;
d) creazione di eventuali autorità comuni durante il periodo di riferimento.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alle competenti Commissioni parlamentari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101#art-9