Art. 4
Autorità designata
In vigore dal 16 ago 2023
1. Le autorità designate ai sensi del presente decreto sono le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia di:
a) infrastrutture di trasporto stradale e autostradale;
b) infrastrutture di trasporto ferroviario;
c) infrastrutture di trasporto nel settore interportuale e logistico e a favore dell'intermodalità;
d) infrastrutture di trasporto pubblico locale e urbano;
e) infrastrutture di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
f) interventi previsti da leggi speciali.
2. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto aereo, l'autorità designata ai sensi del presente decreto è l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'ENAC è tenuto a comunicare alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni attività svolta in qualità di autorità designata.
3. Laddove per uno specifico progetto sia individuato un Commissario straordinario nominato ai sensi dell' del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, l'autorità designata è individuata nel Commissario straordinario.
4. L'identità dell'autorità designata per ciascun progetto è indicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. L'autorità designata:
a) è il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto e ad altre pertinenti autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione relativa a un determinato progetto;
b) vigila sul calendario della procedura di autorizzazione e in particolare registra qualsiasi proroga del termine di cui all', comma 1;
c) fornisce al promotore del progetto, su richiesta, le indicazioni per la trasmissione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinenti, comprese tutte le autorizzazioni, le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti ai fini della decisione di autorizzazione;
d) garantisce che il promotore del progetto sia informato dell'adozione della decisione di autorizzazione;
e) può fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto concerne le informazioni e i documenti supplementari da trasmettere nel caso in cui l'istanza di cui all', comma 1, sia stata rigettata.
6. Quanto previsto al comma 5 non pregiudica le competenze delle altre autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione nè la possibilità per il promotore del progetto di contattare singole autorità riguardo a specifiche autorizzazioni o pareri che formano parte della decisione di autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101#art-4