Art. 4 · Autorità designata

Art. 4

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Autorità designata

In vigore dal 16 ago 2023
1. Le autorità designate ai sensi del presente decreto sono le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia di: a) infrastrutture di trasporto stradale e autostradale; b) infrastrutture di trasporto ferroviario; c) infrastrutture di trasporto nel settore interportuale e logistico e a favore dell'intermodalità; d) infrastrutture di trasporto pubblico locale e urbano; e) infrastrutture di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; f) interventi previsti da leggi speciali. 2. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto aereo, l'autorità designata ai sensi del presente decreto è l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'ENAC è tenuto a comunicare alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni attività svolta in qualità di autorità designata. 3. Laddove per uno specifico progetto sia individuato un Commissario straordinario nominato ai sensi dell' del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, l'autorità designata è individuata nel Commissario straordinario. 4. L'identità dell'autorità designata per ciascun progetto è indicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. L'autorità designata: a) è il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto e ad altre pertinenti autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione relativa a un determinato progetto; b) vigila sul calendario della procedura di autorizzazione e in particolare registra qualsiasi proroga del termine di cui all', comma 1; c) fornisce al promotore del progetto, su richiesta, le indicazioni per la trasmissione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinenti, comprese tutte le autorizzazioni, le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti ai fini della decisione di autorizzazione; d) garantisce che il promotore del progetto sia informato dell'adozione della decisione di autorizzazione; e) può fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto concerne le informazioni e i documenti supplementari da trasmettere nel caso in cui l'istanza di cui all', comma 1, sia stata rigettata. 6. Quanto previsto al comma 5 non pregiudica le competenze delle altre autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione nè la possibilità per il promotore del progetto di contattare singole autorità riguardo a specifiche autorizzazioni o pareri che formano parte della decisione di autorizzazione.
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