Art. 5

Durata della procedura di autorizzazione

In vigore dal 16 ago 2023
1. La durata della procedura di autorizzazione non è superiore a quattro anni dal suo inizio stabilito ai sensi dell', comma 1. 2. Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea e non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e ricorsi giurisdizionali, nonché qualunque periodo necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva. 3. Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non pregiudica il diritto di prevedere che la procedura di autorizzazione sia completata tramite un atto legislativo statale, regionale, o delle province autonome, nel qual caso il termine è sospeso a decorrere dalla presentazione del disegno di legge e fino alla sua definitiva approvazione. 4. Può essere concessa dall'autorità designata una proroga adeguata al periodo di quattro anni di cui al comma 1 in casi debitamente motivati. La durata della proroga è stabilita caso per caso, è debitamente motivata ed è limitata al solo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e della decisione di autorizzazione. Quando tale proroga è concessa, il promotore del progetto è informato delle ragioni di tale concessione. Un'ulteriore proroga può essere concessa una sola volta, alle stesse condizioni. 5. Non sussiste la responsabilità dell'autorità designata, nonché delle autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione, allorchè il periodo di quattro anni di cui al comma 1, prorogato a norma del comma 4, non sia rispettato, qualora il ritardo sia attribuibile al promotore del progetto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101#art-5

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