Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 ago 2023
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «decisione di autorizzazione»: la decisione o la serie di decisioni, adottate simultaneamente o successivamente dalle autorità competenti, a esclusione delle autorità amministrative e giurisdizionali competenti a conoscere dei ricorsi, che stabiliscono se il promotore di un progetto ha diritto a realizzare il progetto nell'area geografica interessata, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale; b) «procedura di autorizzazione»: qualsiasi procedura da seguire in relazione a un progetto che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto al fine di ottenere la decisione di autorizzazione richiesta dall'autorità o dalle autorità, ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione europea, ad eccezione della programmazione territoriale e urbana, delle procedure relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, e delle iniziative intraprese a livello strategico che non riguardano un progetto specifico, quali le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali; c) «progetto»: una proposta di costruzione, adeguamento o modifica di una determinata sezione dell'infrastruttura di trasporto, che mira a migliorare la capacità, la sicurezza e l'efficienza di tale infrastruttura e la cui realizzazione deve essere approvata mediante una decisione di autorizzazione; d) «progetto transfrontaliero»: un progetto riguardante una sezione transfrontaliera tra due o più Stati membri; e) «promotore del progetto»: il richiedente una decisione di autorizzazione relativa alla realizzazione di un progetto o la pubblica autorità che dà avvio a un progetto; f) «autorità designata»: l'autorità o le autorità che rappresentano il punto di contatto per il promotore del progetto e che facilitano il trattamento efficiente e strutturato delle procedure di autorizzazioni in conformità al presente decreto; g) «autorità comune»: un'autorità istituita di comune accordo tra due o più Stati membri per facilitare le procedure di autorizzazione relative ai progetti transfrontalieri, comprese le autorità comuni istituite da autorità designate qualora a tali autorità designate sia stato conferito il potere di istituire autorità comuni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101#art-2

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