Art. 3

Carattere prioritario

In vigore dal 16 ago 2023
1. Tutte le autorità, comprese le autorità designate, coinvolte nella procedura di autorizzazione, esclusi gli organi giurisdizionali, accordano priorità ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto. 2. Quando la disciplina nazionale prevede procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal presente decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101#art-3

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