Capo II
Art. 8
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla classificazione dei residui
In vigore dal 18 gen 2023
1. All', comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono classificati esenti i residui solidi contenenti radionuclidi di origine naturale che soddisfano i criteri, le modalità e i livelli allontanamento stabiliti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-8