Capo III
Art. 13
Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al divieto di pratiche
In vigore dal 18 gen 2023
1. All', comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la produzione, l'importazione, l'impiego o comunque l'immissione sul mercato di puntatori e mirini montati su armi destinate al commercio, o facsimili di armi usati a scopo ludico, che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a 0,1 microSv/ora alla distanza di 10 cm.»
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-13