Capo II

Art. 9

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente

In vigore dal 18 gen 2023
1. All' del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono espressamente riportate nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in cui è prevista.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-9

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Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente (Art. 9 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo