Capo II
Art. 5
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esercente nei luoghi di lavoro
In vigore dal 18 gen 2023
1. All' del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l'esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall'individuazione di cui all' comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.»;
b) al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all', comma 1, lettera d), l'esercente adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell'articolo 109, commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell'articolo 130, commi 3, 4, 5 e 6.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-5