Capo II
Art. 3
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ai livelli di riferimento radon
In vigore dal 18 gen 2023
1. All', comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il livello di cui all', comma 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell'Allegato II, sez. I, punto 1.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-3