Capo I
Art. 1
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle definizioni
In vigore dal 18 gen 2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l';
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, l';
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell', comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l' che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», l', che ha trasferito la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della transizione ecologica e l' che ha ridenominato il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 14 settembre 2022;
Considerato che le competenti Commissioni parlamentari non si sono espresse nel prescritto termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2022;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministro della salute, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche all' del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle definizioni
1. All', comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1), le parole: «electron volt» sono sostituite dalla seguente: «elettronvolt»;
b) al punto 7), prima delle parole «è il quoziente di dN fratto dt» sono inserite le seguenti: «l'attività di una determinata quantità di un radionuclide in uno stato particolare di energia in un momento determinato;» e dopo le parole: «L'unità di» sono inserite le seguenti: «misura dell'»;
c) al punto 13), le parole: «s-1 » sono sostituite dalle seguenti: «s-1 »;
d) al punto 23), dopo le parole: «di cui ai numeri» la parola: «precedenti» è sostituita dalle seguenti «16), 66), 67), 68), 69) e 116)»;
e) al punto 31), le parole: «e cioè» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero»; dopo le parole: «l'energia media» è inserita la seguente: «depositata» e dopo le parole: «L'unità di» sono inserite le seguenti: «misura della»;
f) al punto 32), le parole: «fattore di peso», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fattore di ponderazione» e dopo le parole: «L'unità di» sono inserite le seguenti: «misura dell'»;
g) al punto 33), le parole: «wT la» sono sostituite dalle seguenti: «wT. La», dopo le parole: «L'unità di» sono inserite le seguenti: «misura della» e la parola «sievert» è sostituita dalle seguenti: «sievert (Sv)»;
h) al punto 34), le parole: «radiazione R;» sono sostituite dalle seguenti: «radiazione R.», le parole: «WR è il fattore di peso» sono sostituite dalle seguenti: «wR è il fattore di ponderazione», le parole: «valori relativi a wR» sono sostituite dalle seguenti: «valori relativi a wR » e dopo le parole: «L'unità di» sono inserite le parole: «misura della»;
i) al punto 35), dopo la formula, le parole: «in cui avviene l'introduzione, HT (τ)» sono sostituite dalle seguenti: «in cui avviene l'introduzione, HT (t)» e dopo le parole: «l'unità di» sono inserite le seguenti: «misura della»;
l) al punto 39), secondo periodo, le parole «sono disciplinate dall'articolo 130» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate dall'articolo 129»;
m) al punto 43), la parola: «previsto» è sostituita dalla seguente: «previsto,»;
n) al punto 57), dopo le parole: «"generatore di radiazioni"» sono inserite le seguenti: «o "macchina radiogena"»;
o) al punto 64), la parola: «è» è sostituita dalla seguente: «sia»;
p) al punto 68), le parole: «37 TBq)» sono sostituite dalle seguenti: «37 TBq»;
q) al punto 75), le parole: «che,» sono sostituite dalla seguente: «che», le parole: «spedizione o,» sono sostituite dalle seguenti: «spedizione o» e le parole: «sostanze, o» sono sostituite dalle seguenti: «sostanze o»;
r) al punto 84), le parole: «concentrazioni di attività in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «concentrazioni di attività, in relazione»;
s) al punto 86), le parole «(da livello di azione)» sono soppresse, le parole: «esposizioni, derivanti» sono sostituite dalle seguenti: «esposizioni derivanti», e le parole: «sebbene non rappresenti un limite di dose» sono sostituite dalle seguenti: «, anche se non è un limite che non può essere superato»;
t) dopo il punto 86) è inserito il seguente: «86-bis) "luogo di lavoro sotterraneo": ai fini dell'applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno;»;
u) al punto 90), le parole: «(CEEA) e cioè le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonché» sono sostituite dalle seguenti: «(CEEA), nonché»;
v) al punto 131), le parole: «denominazione specifica dell'» sono soppresse;
z) al punto 156), dopo le parole «dell'ICRP» sono inserite le seguenti: «e successivi aggiornamenti».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-1