Capo I

Art. 2

Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla pubblicità delle informazioni

In vigore dal 18 gen 2023
1. Dopo l' del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è inserito il seguente: «Art. 8-bis. (Pubblicità delle informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 77). - 1. Le autorità competenti pongono in atto le misure affinché le informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione, siano rese accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché ai pazienti e ad altre persone soggette a esposizioni mediche. 2. Le autorità competenti pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza, che sono rese accessibili ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono fatte salve le disposizioni dell' della legge 3 agosto 2007, n. 124.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-2

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