Capo II

Art. 6

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al radon nelle abitazioni

In vigore dal 18 gen 2023
1. All', comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «servizi di misurazione» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di dosimetria».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-6

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Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al radon nelle abitazioni (Art. 6 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo