Capo IX

Art. 39

Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo

In vigore dal 18 gen 2023
1. All'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentito l'ISIN, possono essere concesse deroghe ai divieti di cui al comma 1, anche disponendo se del caso limitazioni sui livelli di concentrazione di attività, per specifici o singoli beni di consumo, nel rispetto dei principi generali di cui agli
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Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo (Art. 39 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo