Art. 13 · Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al divieto di pratiche
Capo III

Art. 13

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Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al divieto di pratiche

In vigore dal 18 gen 2023
1. All', comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la produzione, l'importazione, l'impiego o comunque l'immissione sul mercato di puntatori e mirini montati su armi destinate al commercio, o facsimili di armi usati a scopo ludico, che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a 0,1 microSv/ora alla distanza di 10 cm.»
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-13