Capo VI

Art. 25

Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ad altre attività presso terzi

In vigore dal 18 gen 2023
1. All'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono attività alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto e che si avvalgono di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il datore di lavoro dei predetti lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente Titolo e alle relative disposizioni attuative.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-25

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Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ad altre attività presso terzi (Art. 25 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo