Capo VI

Art. 24

Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori

In vigore dal 18 gen 2023
1. All'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la parola «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La formazione di cui ai commi 2, 3, e 4 integra quella prevista dall', comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-24

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Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori (Art. 24 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo