Capo VI
Art. 22
Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
In vigore dal 18 gen 2023
1. All'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. I datori di lavoro trasmettono all'archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all'articolo 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 126, comma 2.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-22