Capo VI
Art. 23
Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti
In vigore dal 18 gen 2023
1. All'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «almeno ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno ogni cinque anni»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista dall', comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-23