Capo VI
Art. 25
25 / 74Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo ad altre attività presso terzi
In vigore dal 18 gen 2023
1. All'articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono attività alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto e che si avvalgono di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il datore di lavoro dei predetti lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente Titolo e alle relative disposizioni attuative.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-11-25;203#art-25