Capo III

Art. 14

Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

In vigore dal 1 nov 2022
1. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
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