Capo III

Art. 12

Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali

In vigore dal 1 nov 2022
Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali 1. Gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al presente capo e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili. 2. Gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all' e dai giudici onorari esperti di cui all' del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151#art-12

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