Capo IV

Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 nov 2022
1. I giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151#art-17

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Disposizioni transitorie (Art. 17 Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.) — Testo vigente | Portale Normativo