Capo IV

Art. 18

Modifiche e abrogazioni

In vigore dal 1 nov 2022
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente: «Art. 58-bis (Ufficio per il processo). - L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale»; b) al libro I, titolo I, la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario». 2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 124, comma 1, dopo la parola «ausiliari» sono inserite le seguenti: «e collaboratori»; b) all'articolo 126, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.». 3. All', comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole «a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134». 4. L'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151#art-18

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