Capo III

Art. 13

Costituzione dell'ufficio per il processo

In vigore dal 1 nov 2022
1. Nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell', il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di direzione e coordinamento delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali. 2. I componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalle sedi del tribunale. L'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione, o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151#art-13

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