Capo I

Art. 3

Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici

In vigore dal 1 nov 2022
Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici 1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo. 2. Il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151#art-3

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