Capo I
Art. 3
3 / 19Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici
In vigore dal 12 giu 2026
1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo. Il progetto organizzativo è redatto in coerenza con il programma delle attività annuali di cui all' del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. 2. Il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.
2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151#art-3