Capo IV

Art. 16

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 1 nov 2022
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all', comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di euro 70.149.960 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede, quanto ad euro 46.766.640 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all', comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 e quanto ad euro 23.383.320 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all', comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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