Capo III
Art. 14
14 / 19Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
In vigore dal 1 nov 2022
1. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151#art-14