Art. 7
Disposizioni per detentori
In vigore dal 27 set 2022
1. I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all' acquistati o comunque acquisiti a qualsiasi titolo in conformità alla normativa vigente entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli e a commercializzarli entro i dodici mesi successivi.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135#art-7