Art. 2

Autorità competenti

In vigore dal 27 set 2022
1. Il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale ai sensi dell', paragrafo 1, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, responsabile: a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformità al regolamento (UE) 2017/625; b) del coordinamento delle altre autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione. 2. Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità sanitarie locali di seguito denominate «ASL», e le altre amministrazioni, ai sensi dell' del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorità competenti per la applicazione delle disposizioni del presente decreto e per l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135#art-2

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