Art. 4
Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità
In vigore dal 6 feb 2025
1. Fermo restando quanto disposto all', è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni.
2. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto, i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso.
3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai detentori di animali impiegati nei progetti, nei piani nonché nelle attività di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente e ai seguenti stabilimenti:
a) giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall' del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
b) stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
c) aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, autorizzate dal Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità scientifica CITES di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996, d'intesa con l'ASL compente per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4;
d) mostre faunistiche permanenti per le quali sia stato adottato il provvedimento di cui all', comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e che siano state autorizzate dalla Prefettura-UTG, d'intesa con le ASL, territorialmente competenti limitatamente agli animali pericolosi approvati per l'esposizione sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4, e di eventuali criteri più restrittivi adottati dalla Prefettura-UTG territorialmente competente;
e) stabilimenti di cui agli del regolamento (UE) n. 1143/2014, e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, autorizzati, se necessario, dal Ministero della transizione ecologica anche alla detenzione di esemplari delle specie di cui al comma 1, d'intesa con l'ASL competente per territorio;
f) centri di recupero per animali selvatici in difficoltà e stabilimenti di cui agli della legge 11 febbraio 1992, n. 157, limitatamente alle specie selvatiche autoctone e, nonché gli allevamenti ordinari iscritti in BDN delle specie Bison bison e Bison bonasus, delle specie Rangifer tarantus, Struthio camelus e Vicugna pacos;;
g) rifugi per animali sequestrati o confiscati:
1) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell', comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;
2) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell', comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
3) reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;
4) centri di detenzione di animali di specie esotiche invasive attivati dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, unicamente nel caso di esemplari di specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.
4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c) e d), sono adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto stabilisce le modalità di confinamento degli esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari.
4-bis). Le aree protette e le mostre faunistiche permanenti di cui al comma 3, lettere c) e d), allegano alla richiesta di autorizzazione un manuale gestionale che comprende le misure adottate per applicare i criteri generali minimi per la detenzione degli animali delle specie pericolose di cui al comma 4, incluso il Piano di emergenza, fuga e cattura degli esemplari.
4-ter). L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), è rilasciata solo previa valutazione positiva del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o della Prefettura-UTG competente per territorio e d'intesa con la ASL che si esprime per gli aspetti di competenza.
4-quater). L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), è trasmessa in copia alla ASL competente per territorio; all'autorizzazione è allegato il manuale gestionale di cui al comma 4-bis.
4-quinquies). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone l'ispezione dello stabilimento; a tal fine, si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), stabilisce le specie detenibili, il numero massimo di esemplari per ciascuna specie, le modalità di confinamento degli animali. Gli animali detenuti non possono essere fatti riprodurre oltre il numero massimo di esemplari detenibili, salvo il previo aggiornamento dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere aggiornata prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari e comunque ogni cinque anni.
5-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio revoca l'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d) nel caso in cui lo stabilimento autorizzato detiene gli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità in violazione dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio dispone un'ispezione dello stabilimento autorizzato entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione della violazione.
All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento dell'ispezione di cui al presente comma.
5-ter). Entro dieci giorni dall'ispezione o dalla ricezione del verbale di ispezione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio trasmette allo stabilimento autorizzato la diffida ad adeguarsi alle prescrizioni dell'autorizzazione, dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) entro i quindici giorni successivi alla ricezione del provvedimento di diffida. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione è avviato entro sette giorni dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento di diffida, in caso di inadempimento da parte dello stabilimento autorizzato.
5-quater). La ASL competente per territorio segnala tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o alla Prefettura-UTG competente per territorio la detenzione degli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità in violazione dell'autorizzazione o dei criteri generali minimi di cui al comma 4 oppure del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) nonché ogni altra infrazione accertata nell'ambito delle attività di sorveglianza e controllo di propria competenza che possa essere rilevante ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata agli stabilimenti di cui al comma 3, lettere c) e d). Sono fatte salve le competenze delle Aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza e controllo previste dall' e dai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134 e 136.
6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, e quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, contengono specifiche prescrizioni concernenti la detenzione degli esemplari delle specie inserite nell'elenco di cui al comma 2.
7. I decreti di cui ai commi 2 e 4, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135#art-4