Art. 3
Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi
In vigore dal 6 feb 2025
1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, è vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e individui di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.
2. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall', il divieto di cui al comma 1, non si applica:
a) ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall', comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
c) alle specie inserite nell'elenco di cui all';
d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell', commi 1, 2 e 3;
e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;
f) agli insetti;
g) agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente;
h) agli animali delle specie non incluse nel decreto di cui all', comma 2, in conformità alla normativa vigente per essere destinati al consumo umano o animale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135#art-3