Art. 8

Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali

In vigore dal 6 feb 2025
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 4 Con decreto del Ministro della salute, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non già oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione dei giardini zoologici di cui al decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73 e delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente alle strutture di detenzione di animali pericolosi autorizzate ai sensi dell', comma 3, lettera c), ferme restando le competenze dei Servizi Veterinari rispetto alle misure di biosicurezza, di contrasto alle malattie infettive e di tutela del benessere animale da adottare in queste strutture. 2. Gli stabilimenti già autorizzati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali e strutturali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 3. Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1 a fronte di prescrizioni impartite dall'autorità competente e non ottemperate, è una violazione punibile dall'Autorità competente, con la sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135#art-8

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