Art. 10
Attività di sorveglianza e controllo dell'autorità locale competente
In vigore dal 27 set 2022
Attività di sorveglianza e controllo
dell'autorità locale competente
1. Gli animali detenuti, di cui al presente decreto, sono oggetto delle misure di sorveglianza di cui all', paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 429/2016 e delle pertinenti malattie emergenti, delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui alla direttiva 2003/999/CE. Le Aziende sanitarie locali adottano i provvedimenti conseguenti in caso di sospetto o accertamento di un caso sospetto, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente. Gli operatori che detengono animali così come previsto dal presente decreto sono soggetti a controlli ufficiali al fine di accertare il rispetto da parte degli operatori delle norme di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 625/2017, ed alle responsabilità attribuite dal citato regolamento (UE) n. 429/2016.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, garantiscono il coinvolgimento diretto o indiretto dei laboratori di sanità animale di cui agli , comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135#art-10