Art. 12

Individuazione delle associazioni e degli enti

In vigore dal 27 set 2022
Individuazione delle associazioni e degli enti 1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, devono disporre, in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e devono inoltrare domanda alla competente direzione generale del Ministero della salute. 2. La domanda di cui al comma 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici dello stabilimento; b) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici dell'Associazione; c) numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN; d) atto costitutivo dell'Associazione; e) statuto dell'Associazione e sede legale dell'Associazione; f) codice fiscale dell'Associazione; g) iscrizione dell'Associazione alla Camera di commercio, se prevista; h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo a: 1) estremi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale; 2) indicazione delle specie animali e del numero massimo di animali ospitabili ai fini del presente decreto anche con riferimento alle specie pericolose; i) numero associati; l) relazione sulle attività già svolte. 3. Il Ministero della salute, ai fini della pubblicazione di cui al comma 4, effettua le verifiche antimafia sulle associazioni ed enti richiedenti che esercitano attività imprenditoriale, acquisendo la comunicazione di cui all'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 4. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate le associazioni e gli enti che svolgono i compiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione nel sito web del Ministero della salute sono pubblicate tutte le associazioni che risultano iscritte alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento e dell'assenza di ostatività al rilascio della comunicazione antimafia effettuata dalla competente Direzione generale del Ministero della salute che, in caso di assenza, procede alla revoca del riconoscimento. 6. Il Ministero della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti individuati in conformità al comma 1, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero. 7. La ripartizione di cui al comma 6, è effettuata il 15 ottobre di ogni anno sulla base delle entrate disponibili ed è corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attività svolte nell'anno solare precedente e rendicontate al Ministero della salute entro il 31 gennaio successivo, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati. 8. In sede di prima applicazione del presente decreto e limitatamente alla ripartizione delle entrate di cui al comma 6, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro della salute adottato in attuazione degli della legge 20 luglio 2004, n. 189.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;135#art-12

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