Art. 22
Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione
In vigore dal 16 lug 2022
1. Per i prodotti e i servizi di cui all' del presente decreto, i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I costituiscono i requisiti di accessibilità obbligatori ai sensi degli articoli 68 e 170 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Un prodotto o servizio le cui caratteristiche, i cui elementi o le cui funzioni sono conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione VI dell'allegato I è considerato conforme ai pertinenti obblighi stabiliti in atti dell'Unione, per quanto concerne l'accessibilità, per le caratteristiche, elementi o funzioni, disciplinati dal presente decreto salvo altrimenti disposto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-22