Art. 17

Vigilanza del mercato dei prodotti

In vigore dal 16 lug 2022
1. Ai prodotti si applicano gli , paragrafo 3, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 765/2008. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità di vigilanza del mercato dei prodotti di cui al presente decreto, nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti nei casi di cui all', comma 1: a) verifica se la valutazione di cui all' è stata effettuata dall'operatore economico; b) riesamina la valutazione e i relativi risultati, compreso l'uso corretto dei criteri di cui all'allegato V; c) controlla la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili. 3. Le informazioni detenute dal Ministero dello sviluppo economico in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità applicabili e in merito alla valutazione di cui all' sono messe a disposizione dei consumatori su loro richiesta e in formato accessibile fatto salvo quanto disposto dall', paragrafo 5, del Regolamento CE 765/2008, relativamente al dovere di riservatezza per la tutela dei segreti commerciali e dei dati personali.
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Vigilanza del mercato dei prodotti (Art. 17 Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi.) — Testo vigente | Portale Normativo