Art. 19
Procedura di salvaguardia dell'Unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità
In vigore dal 16 lug 2022
Procedura di salvaguardia dell'Unione per prodotti
non conformi ai requisiti di accessibilità
1. Se, all'esito della procedura di salvaguardia dell'Unione cui all', paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 882/2019, la misura di cui all', comma 5, è ritenuta ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Se la misura adottata da un altro Stato membro, all'esito della procedura di cui al primo periodo, è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato e ne informa la Commissione europea.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-19