Art. 20
Non conformità formale
In vigore dal 16 lug 2022
1. Fatto salvo l', il Ministero dello sviluppo economico fissa un termine entro il quale l'operatore economico interessato pone fine alla non conformità contestata, ove accerti che:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente decreto;
b) il marchio CE non è stato apposto;
c) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata;
d) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata correttamente;
e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
f) le informazioni di cui all', comma 6, o all', comma 4, sono assenti, false o incomplete;
g) qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all' o all' non è rispettato.
2. Se alla scadenza del termine di cui al comma 1 la non conformità permane, l'autorità di vigilanza adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-20