Art. 24

Sanzioni

In vigore dal 16 lug 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi di esenzione di cui agli , comma 3, e 13, comma 1, l'operatore economico che contravviene alle disposizioni di cui agli , commi da 1 a 8, 8 commi da 1 a 7, 9, commi da 1 a 4, 10 e 12, commi da 1 a 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro, tenendo conto dell'entità della non conformità, del numero delle unità di prodotti o di servizi non conformi nonché del numero degli utenti coinvolti. Ai soggetti di cui all', comma 1-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si applica, in ogni caso, la sanzione di cui all', comma 1-bis, della medesima legge. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non ottempera a quanto disposto dall'autorità di vigilanza ai sensi dell', comma 4, e dell', comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui agli , comma 9, 7, comma 1, 8, comma 8, 9, comma 5, 11, 12, comma 5, e 13, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato. 4. Il presente articolo non si applica ai fatti commessi nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-24

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