Art. 23

Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione

In vigore dal 16 lug 2022
Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione 1. La conformità alle norme armonizzate e alle specifiche tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell', crea una presunzione di conformità all', nella misura in cui tali norme e specifiche tecniche, o parti di esse, soddisfano i requisiti di accessibilità del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-23

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Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione (Art. 23 Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi.) — Testo vigente | Portale Normativo