Art. 23 · Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione

Art. 23

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Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione

In vigore dal 16 lug 2022
Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione 1. La conformità alle norme armonizzate e alle specifiche tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell', crea una presunzione di conformità all', nella misura in cui tali norme e specifiche tecniche, o parti di esse, soddisfano i requisiti di accessibilità del presente decreto.
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